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Ordinanza — n. 23771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns factual evaluation reserved for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding criminal liability because the prohibited area did not match the specific zones defined in the relevant decree. The court rejected this, noting that the appeal raised issues regarding evidence assessment and fact-finding, which are exclusively within the jurisdiction of the trial judge and cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 2, d.l. 4 del 2017; Art. 9, d.l. 4 del 2017: Appeals against judgments concerning the evaluation of evidence and the reconstruction of facts are inadmissible as they fall within the exclusive cognizione of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation review criminal liability assessment prohibited area definition numerus clausus censure ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 2, d.l. 4 del 2017
del Tribunale di Salerno del 03/07/2024, di condanna per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l.
Art. 9, d.l. 4 del 2017
cit, specificamente individuate dall'art. 9 del medesimo decreto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULCE KLAJDA nato il 30/03/1992 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sulce Klcgda ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno del 03/07/2024, di condanna per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 4 del 201, perché reiteratamente, sottoposta per 12 mesi al divieto di accesso nel Comune di Battigripaglia, in forza dei decreto del Questore di Salerno del 04/05/2022, non ottemperava a tale obbligo.

Con un unico motivo, iltricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 4 del 2017, nonostante il divieto di accesso avesse riguardato un'area non ricompresa nel novero delle zone di applicazione dell'art. 10, comma 2, d.l. cit, specificamente individuate dall'art. 9 del medesimo decreto. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che nel provvedimento del Questore di Salerno si dava atto che in data 19 febbraio l'imputata stesse svolgendo attività di meretricio su strada, sebbene su quel trattato fossero presenti infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la cui accessibilità e fruibilità era compromessa notevolmente dall'attività della donna. Pertanto, il giudice di merito ha dato atto che sulla provinciale 175/A, ove la ricorrente si trovava, vi sono strutture adibite al trasporto pubblico e che, a norma dell'art. 9 del d.I.14 1.. ;L oli vv.t i> del 2017, è integrato l'illecito amministrativo, posto che il questore ne aveva dispoStoVdi accesso.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il