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Ordinanza — n. 23769/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23769/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARRA SALVATORE nato a MESSINA il 10/05/1984 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Musarra Salvatore propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 11/11/2024 con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, veniva rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23769/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 349, comma 2, cod. pen.

Parole chiave

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opposizione tardiva deposito tardivo tardivo pagamento delle spese nuova domanda di prestazioni d'invalidità inosservanza del termine reclamo amministrativo

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSARRA SALVATORE nato a MESSINA il 10/05/1984 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Musarra Salvatore propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 11/11/2024 con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, veniva rideterminata la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., avendo la Corte di appello negato la particolare tenuità del fatto, nonostante la ridotta capacità a delinquere del reo, la modesta durata della violazione, la riconducibilità dell'azione nell'alveo dei limiti edittali previsti. Il ricorso è inammissibile. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente