Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for inadmissible grounds not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal filed by Vata Klodian against a requested penalty sentence inadmissible. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the non-declaration of acquittal, but the Court noted that appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Since the appellant's complaint did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against requested penalty sentences are inadmissible unless they concern the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VATA KLODIAN nato il 18/03/1991 avverso la sentenza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOiato-avvio-&-le-ptrrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Vata Klodian avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art., 73 comma 1, d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in