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Ordinanza — n. 23767/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism grounds, rejecting claim that objective repetition alone proves subjective recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the appellant's claim that the lower court erred in finding recidivism based solely on the objective repetition of offenses. The appellant argued that subjective recidivism requires proof of insensitivity, not just the factual recurrence of drug-related crimes. The court rejected this, ruling that the specific prior conviction for illegal drug possession in conjunction with the current offense demonstrated the necessary subjective element of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 63 c.p.: Recidivism is established when the same subjective element of insensitivity and increased capacity to offend is present, which is proven by the specific nature of the prior conviction and the current conduct, not merely by the objective repetition of acts.

Parole chiave

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recidivism subjective element drug offenses repetition Cassazione inadmissibility penal responsibility qualification insensitivity to judicial proceedings procedura di rivendicazione nel pignoramento difetto formale di procedura azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 63 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN OMARI AZIZ nato il 09/09/2002 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ben Omari Aziz ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il solo reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, così riqualificato il fatto a lui ascritto, perché deteneva, per fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base del mero dato oggettivo della reiterazione degli illeciti. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che la doglianza attiene ad un motivo inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive posto che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva a fronte del precedente penale specifico, quale la detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, da cui risulta gravato il ricorrente.

I reati presentano la medesima indole e la condotta assunta dal ricorrente è idonea a rivelare l'insensibilità dell'imputato per tale vicenda giudiziaria nonché la maggior capacità a delinquere dell'imputato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente