Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23766/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23766/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23766/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI MOURAD (CUI 01G9NXT) nato il 20/08/1967 avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA_date-avviscr-a-l+e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Ferchichi Mourad avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art., 73 comma 1, d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23766/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
scambio di atti giuridici per via elettronica trasmissione di un atto processuale difetto formale di procedura deposito tardivo ammende per infrazione procedurale documenti mancanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI MOURAD (CUI 01G9NXT) nato il 20/08/1967 avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA_date-avviscr-a-l+e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Ferchichi Mourad avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art., 73 comma 1, d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere est nsore , Il President