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Ordinanza — n. 23763/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-exhausted statutory grounds for cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23763/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant did not fall within the closed list of legal errors reviewable at the appellate stage. The appellant argued that the lower court erred in finding his criminal liability despite ignoring evidence pointing to his father as the drug supplier, but the court noted that factual evaluation and evidence reconstruction are reserved for the trial judge. Consequently, the court upheld the conviction for drug possession, ruling that the appellate court's reasoning was logical and exhaustive, leaving no room for cassation intervention.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on specific legal grounds; complaints regarding the factual evaluation of evidence or the reconstruction of events are inadmissible unless the lower court's reasoning is logically flawed or manifestly irrational.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility numerus clausus factual evaluation drug possession appellate review evidence reconstruction tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO GIUSEPPE nato a CATANIA il 24/02/1995 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cannavò Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 02/04/2019, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata la condotta, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa.

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente, non avendo tuttavia valutato gli elementi di segno contrario che avrebbero dovuto escludere la penale rilevanza della condotta assunta, atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso, la sostanza avrebbe dovuto essere ricondotta al padre dell'imputato. Il ricorso è basato su un motivo che non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente posto che, come emerge anche dalla ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di primo grado, la droga è stata rinvenuta nell'interno della stanza dell'odierno imputato, ove egli si trovava al momento dell'arrivo degli operanti; peraltro, né l'imputato né nessun altro soggetto hanno riferito della disponibilità della droga in capo ad altro soggetto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame fune le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisiòne attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il