Italian Court dismisses appeal against penalty application as grounds do not match statutory exceptions for such appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the limited exceptions permitted for challenging penalty applications. The appellant argued a lack of reasoning regarding a non-declared acquittal, but the law restricts appeals to issues like the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty. Since the appellant failed to address these specific statutory grounds, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the payment of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty applications are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty illegality, excluding general complaints like lack of reasoning on non-declared acquittals.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FRANCESCO nato a BARI il 11/11/1964 avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Romano Francesco avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art., 73 comma 1, d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presiden