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Ordinanza — n. 23761/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because settlement agreement bars new legal arguments on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the defendant's settlement agreement precluded new legal arguments regarding the crime's elements. The appellant argued the lower court erred in confirming criminal liability without sufficient material and subjective elements for drug trafficking. The court held that the principle of waiver of appeal arguments established in prior case law applies to the current settlement procedure, barring any new doglianza except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A settlement agreement on appeal grounds implies a waiver of all further complaints in the subsequent legitimacy trial, barring new legal arguments except for illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal inadmissibility de plano drug trafficking criminal liability traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
artt. 599-bis cod. proc. pen
artt. 110 cod. pen
pen., della sentenza del Tribunale di Catania del 23/05/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARRATANO FERNANDO nato a CATANIA il 28/10/1994 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giarratano Fernando propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, di riforma, ai sensi dell'artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di Catania del 23/05/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 del d.P.R. 309 del 1990.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge per aver la Corte di appello confermato la penale responsabilità del ricorrente, in assenza della certa sussistenza degli elementi materiali e soggettivi del delitto di spaccio. Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex a.rt. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019) Rv. 277196 - 01.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati L p-i. DEPOSITATítk I