Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds for alleged lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the particular grounds for alleging a lack of reasoning in the lower court's decision. While the appellant generally claimed the judgment lacked motivation, the law requires identifying specific defects such as contradictions or illogicality under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not review the case and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appellant must specify the particular grounds for alleging a lack of reasoning, as the court cannot review a generic claim covering all possible defects.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UPUPA DOMENICO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 30/09/1984 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Upupa Domenico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 8/11/2024 di riforma, in punto di declaratoria di estinzione del reato di cui al capo 6) per prescrizione, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 2/11/2022, confermando per il resto la condanna per plurime violazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 (capi 1-4) e 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo 5).
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza motivazionale e nullità della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, senza tuttavia prospettare alcun profilo specifico di doglianza. Si ribadisce, al riguardo che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente aria Beatr Giovanni Liberati " DEPOSITATA