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Ordinanza — n. 23755/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentencing-on-request judgment without raising legally permitted grounds. The appellant alleged a lack of reasoning regarding a non-declared acquittal, which falls outside the narrow exceptions allowed by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing-on-request judgments are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, excluding general complaints about reasoning or non-declared acquittals.

Parole chiave

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sentencing on request cassation appeal inadmissibility public prosecutor request statutory grounds limitation procedural exhaustion ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative tassa amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990
pen.) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, è inammissibile.
Art. 444 cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLA] DOMENIK nato il 02/12/2002 avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avvidalle parti; udita la/relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Volaj Domenik avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLA] DOMENIK nato il 02/12/2002 avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avvidalle parti; udita la/relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Volaj Domenik avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLA] DOMENIK nato il 02/12/2002 avverso la sentenza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avvidalle parti; udita la/relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Il ricorso proposto da Volaj Domenik avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025 )24140 Consigliere estensore Il Presidente