Ordinanza — n. 23716/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cappello Valerio nato a Piedimonte Matese il 10/10/1974 avverso l'ordinanza del 27/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; Considerato che Valerio Cappello ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale (fine pena ottobre 2028); rilevato che, con l’unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevoli introdotti dalle difesa attraverso documentazione attestante l'assenza del condannato di legami con organizzazioni criminale e la presenza dei presupposti della misura alternativa, sicché, per tale via, avrebbe negato l’accesso al beneficio, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, esclusivamente sulla base del suo curriculum criminale; ribadito il principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi comprese quelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenziano le violazioni inerenti le prescrizioni degli arresti domiciliari, la pendenza di procedimenti penali per reati della stessa indole, le considerazioni svolte in punto di pericolosità nelle notte della DDA) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione alla misura invocata, non mancando di evidenziare che l'elevato rischio di recidiva imponesseun più ampio periodo di osservazione; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23716/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi comprese quelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenziano le violazioni inerenti le prescrizioni degli arresti domiciliari, la pendenza di procedimenti penali per reati della stessa indole, le considerazioni svolte in punto di pericolosità nelle notte della DDA) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione alla misura invocata, non mancando di evidenziare che l'elevato rischio di recidiva imponesseun più ampio periodo di osservazione; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cappello Valerio nato a Piedimonte Matese il 10/10/1974 avverso l'ordinanza del 27/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Valerio Cappello ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale (fine pena ottobre 2028); rilevato che, con l’unico motivo, denuncia che il giudice specializzato avrebbe, in modo contraddittorio, sottovalutato gli elementi favorevoli introdotti dalle difesa attraverso documentazione attestante l'assenza del condannato di legami con organizzazioni criminale e la presenza dei presupposti della misura alternativa, sicché, per tale via, avrebbe negato l’accesso al beneficio, previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati, esclusivamente sulla base del suo curriculum criminale; ribadito il principio, affermato in sede di legittimità, secondo cui la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01); ricordato che, nel caso dell’affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato; ritenuto che è nell’alveo di tali principi che si è mosso il Tribunale di sorveglianza che, difatti, ha espressamente preso in esame tutte le risultanze del trattamento, ivi comprese quelle di segno opposto a quelle sunteggiate nel ricorso (vi si evidenziano le violazioni inerenti le prescrizioni degli arresti domiciliari, la pendenza di procedimenti penali per reati della stessa indole, le considerazioni svolte in punto di pericolosità nelle notte della DDA) e, quindi, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, le ha ritenute di pregnanza tale da giustificare il diniego del provvedimento di ammissione alla misura invocata, non mancando di evidenziare che l'elevato rischio di recidiva imponesseun più ampio periodo di osservazione; ritenuto, pertanto, che tale decisione è conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); ritenuto che si tratta di motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria, cui il ricorrente non contrappone alcun argomento suscettibile d’inficiarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della