Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific argumentation against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a 'minor circumstances' mitigation, but the court found the lower court's assessment of the defendant's flight and evasion justified the denial. Consequently, the conviction for unauthorized carrying of a weapon was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 l. n. 110/75; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals consisting solely of the repetition of arguments already examined and dismissed by the appellate court are inadmissible, as they fail to provide the specific critical argumentation required for a cassation remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Vella Crocifisso nato a Gela il 07/02/1985 avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Crocefisso Vella ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo – con la quale è stata confermata la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un punteruolo a spirale con manico a "T" – e deduce due motivi di ricorso, tutti pedissequa riproduzione di censure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamente vagliate e superate; ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01); ritenuto il primo, con il quale censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1970, non consentito siccome generico e riproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte della Corte territoriale che, sul punto, ha valorizzato le modalità e circostanze di commissione del fatto (l'imputato si sottraeva, fuggendo con la sua autovettura, al controllo dei militari senza fornire alcuna spiegazione sia della fuga, sia del porto dell'arma impropria), inferendone la negativa personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); considerato che tale motivazione si pone nell'alveo della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilitàdella circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 «deve tenersi conto non soltanto delle dimensioni dello strumento atto a offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 del 08/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 - 01;
Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01); rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la censura si pone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui – con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno – «il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d