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Ordinanza — n. 23713/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and non-specific grounds against lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23713/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because all three grounds were mere repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for leniency based on the nature of the weapon and specific circumstances, but the appellate court had already provided a coherent rationale regarding the weapon's lethal potential and the context of the crime. The Supreme Court upheld the dismissal, emphasizing that appeals must offer specific, argumentative criticism rather than simply reiterating facts already evaluated by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of the pedissequa repetition of grounds already raised and rejected in the appellate proceedings, failing to provide the specific and argumentative critique required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds Court of Cassazione specific criticism appellate review violazioni della legge sulle armi parità delle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
l. n. 110 del 1975
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami
Sez. 1, n. 23840 del 13/01/2021, Brassi
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Raitano Ruben nato a Gela il 26/08/1997 avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Ruben Raitano ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce tre motivi di ricorso, tutti pedissequa riproduzione dicensure prospettate al Giudice di appello e da questo adeguatamente vagliate e superate; ribadito il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01); considerato, invero, che – quanto alla censura riguardante la mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, l. n. 110 del 1975 –diversamente da quanto lamentato nel ricorso, l'apparato motivazionale, con lo specifico riferimento alle modalità complessive della detenzione e del porto dell'arma rinvenuta – un tirapugni (che, a differenza della noccoliera ha come unica funzione quella di accrescere la potenzialità lesiva dell'azione perpetrata a mezzo di essa (Sez. 1, n. 23840 del 13/01/2021, Brassi, Rv. 281398 - 01) ed è dunque arma propria – cioè uno strumento concretamente idoneo a ledere, anche in modo grave, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali è stata ritenuta non configurabile l'ipotesi del fatto di lieve entità; ritenuto che – quanto alla dedotta carenza della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

– che il Giudice di appello ha ancorato il diniego della causa di esclusione della punibilità alla allarmante circostanza che l'imputato si era armato mentre faceva da vedetta in occasione di un incontro con la persona offesa, inferendone la natura tutt'altro che tenue dell'offesa, altresì valorizzando l'occultamento dell'arma all'interno degli slip; considerato che a non miglior sorte è destinato l'ultimo motivo, in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la doglianza è a-specifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); rilevato che la sentenza impugnata ha argomentato, mediante puntuale richiamo alle già descritte circostanze di tempo e luogo della condotta e che tale motivazione – non manifestamente illogica – non è avversata dal ricorrente in modo specifico; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C