Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Angela Biriukova's personal cassation appeal inadmissible because it was filed without a qualified defense lawyer. Although the applicant argued for the right to self-representation, the court noted that the 2017 law amendment removed the option for personal filing in cassation proceedings. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63, legge n. 103 del 2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The legislative amendment requiring mandatory representation by a qualified defense counsel for cassation appeals renders personal appeals inadmissible, as the high qualification threshold for cassation justifies excluding personal exercise of defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Biriukova Angela nata in Moldavia, il 18/03/1971 avverso l'ordinanza del 19/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Angela Biriukova ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere la liberazione condizionale; ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato che, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è decis