Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and conflict with established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Roberto Torquati inadmissible. The appellant argued for the recognition of a statutory exclusion of criminal liability, but the court found this ground was already fully examined and rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed as it merely repeated the appellate court's reasoning and presented interpretations contrary to the Court's established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds rejected in the appellate decision or advances interpretations in clear conflict with the Court's settled case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO ROCCHI - Presidente - Ord. n. sez. 9123/2025 FRANCESCO CENTOFANTI CC - 05/06/2025 DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 9848/2025 EVA TOSCANI - Relatore - ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Torquati Roberto nato a Roma, il 31/05/1969 avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Roberto Torquati ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e deduce un unico motivo con il quale lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che trattasi di motivo non consentito, siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, poiché prospetta enunciati interpretativi in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte; considerato, invero, che il Giudice di appello ha ancorato il diniego della causa di esclusione della punibilità alla duplice circostanza dell'ammissione da parte dell'imputato del porto dell'arma da taglio per difesa personale e dal contesto in cui l'arma stessa fu rinvenuta (intervento dei Carabinieri in esito a una aggressione fisica all'ex coniuge), inferendone la natura tutt'altro che tenue dell'offesa, altresì valorizzando le dimensioni dell'arma da taglio; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA TOSCANI GIACOMO ROCCHI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23710/2025 Roma, lì, 24/06/2025