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Ordinanza — n. 23703/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for special surveillance violation, citing lack of merit in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued regarding the existence of the crime and sentencing, but the court found these arguments merely factual and repetitive of previous proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an improper re-reading of trial records without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; Art. 99 cod. pen.: Appeals must present new legal arguments beyond factual reiteration; mere re-reading of trial records without new grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special surveillance violation appeal inadmissibility sentencing discretion general intent crime procedural merit recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Considerato che Onofrio Guardiavaccaro ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs.
Art. 99 cod. pen.
286010 - 01); rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserito vizio di motivazione in punto di esclusione della recidiva e di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, invero,quanto all'art. 99 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 99 cod. pen
286010 - 01); rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserito vizio di motivazione in punto di esclusione della recidiva e di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, invero,quanto all'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino
Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guardavaccaro Onofrio nato a Noicattaro il 30/04/1956 avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Onofrio Guardiavaccaro ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce due motivi di ricorso, il primo in punto di ribadita sussistenza del reato per cui è condanna, il secondo in punto di dosimetria della pena; rilevato che tutte le censure sono non consentite perché interamente versate in fatto e, comunque, reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello e adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorso in una rilettura delle risultanze istruttorie, allo scopo di dedurre, con riferimento ad esse, la mancanza di motivazione della sentenza che s'impugna; considerato, quanto alla prima censura, che la sentenza argomenta ineccepibilmente (p.

3) le ragioni per le quali ha ritenuto che l'occasionalità della condotta non escludesse la sussistenza dell'elemento psicologico, alla stregua del principio espresso in sede di legittimità secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01); rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserito vizio di motivazione in punto di esclusione della recidiva e di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, invero,quanto all'art. 99 cod. pen., che la Corte ha reso una motivazione sintetica, ma adeguata sul punto, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell'illecito fosseeffettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale, ciò che si desume dal riferimento all'epoca degli stessi (p. 3), oltre che implicitamente dalle argomentazioni in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richieste uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a