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Ordinanza — n. 23702/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23702/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosario Caschetto inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for illegal detention and carrying a compressed air rifle, arguing against the sentencing. The court found the appeal's sole ground to be a mere repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the second instance, lacking any new substantive critique. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on grounds that are merely a pedissequous repetition of those already deduced in the appeal and promptly rejected by the court of first instance, failing to perform the typical function of an argumented critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments appellate review cassation procedure lack of new grounds porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caschetto Rosario nato a Modica il 13/11/1993 avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Rosario Caschetto ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma limitatamente alla dosimetria della pena, ha confermato la sua condanna per i reati di illegali detenzione e porto di una carabina ad aria compressa; ritenuto che l'unico, articolato motivo denuncia censure che hanno costituito motivi di appello e che il Giudice di secondo grado ha adeguatamente vagliato e disatteso; rilevato, infatti, che la sentenza impugnata motiva adeguatamente sia sulla ascrivibilità della condotta, valorizzandosi che l'arma fu rinvenuta nella sua autovettura e l'assenza di qualsiasi spiegazione alternativa, sia sulla funzionalità dell'arma, valorizzandosi le prove di sparo svolte dagli investigatori; considerato che – a fronte di tale motivazione, priva di fratture logiche eaderente alle risultanze di prova – la difesa si limita a svolgere critiche del tutto a-specifiche e richiamato il pertinente arresto secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour Sami, Rv. 277710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,