Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate continuity claim in execution phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi De Luca's appeal inadmissible against the Naples Court of Appeal's rejection of his request for criminal continuity recognition. De Luca argued that the court failed to apply binding precedent regarding the criteria for identifying a single criminal design based on temporal proximity and modus operandi. The court rejected this, noting the lower court correctly applied established principles requiring a verified initial programmatic intent and distinct causalities for each offense, which were absent in the specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The recognition of criminal continuity in the execution phase requires a rigorous verification of whether subsequent offenses were programmed at the time of the first crime, as mere spatial-temporal contiguity and homogeneity of violations are insufficient to prove a single underlying deliberation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De luca Luigi nato a Napoli il 03/02/1998 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Luigi De Luca ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato che, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso tra gli illeciti, sicuramente ravvisabile nella specie, per la vicinanza temporale, la prossimità dei luoghi di spaccio e il medesimo modus operandi; richiamato il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, in primo luogo che per tre dei fatti oggetto del presente procedimento vi era un precedente provvedimento di rigetto non modificato da alcun elemento nuovo; considerato inoltre che il Giudice dell'esecuzione ha ben chiarito le ragioni dell'impossibilità di ricondurre i vari episodi ad una deliberazione unitaria e anticipata e che, secondo quanto emergente dalle motivazioni delle sentenze di merito, avevano causali e modalità di realizzazione differenti; ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa