Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23697/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23697/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23697/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Simone Salvatore nato a Torre del Greco il 06/09/1981 avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani; Considerato che Salvatore De Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che il primo motivo – con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione – non è consentito in quanto aspecifico e reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale che, difatti, ha avversato la tesi difensiva dell'«esigua e unica trasgressione», valorizzando che l'assenza dal domicilio obbligato si era protratta per un’ora e che nessuna giustificazione era stata fornita in merito; rilevato che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice di appello non ha fondato il diniego della causa di non punibilità su un elemento integrante la condotta tipica del reato per cui è condanna, bensì dalla gravità della condotta (correttamente inferita dalla durata della trasgressione) e dall'intensità del dolo (dimostrata dall'assenza di qualsivoglia giustificazione); considerato che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non avere svolto il doveroso vaglio in punto di esclusione dell'operatività della recidiva, poiché la Corte ha adeguatamente motivato sul punto, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell'illecito fosseeffettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale, ciò che si desume implicitamente dalle argomentazioni – immediatamente precedenti – in punto di esclusione della scriminante, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richieste uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23697/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, DUse, Rv. 267130 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
assenza ingiustificata proroga della carcerazione espulsione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento soggiorno illegale sospensione del diritto di visita assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Considerato che Salvatore De Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che il primo motivo – con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: De Simone Salvatore nato a Torre del Greco il 06/09/1981 avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Salvatore De Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a due motivi; ritenuto che il primo motivo – con il quale lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione – non è consentito in quanto aspecifico e reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente vagliato dalla Corte territoriale che, difatti, ha avversato la tesi difensiva dell'«esigua e unica trasgressione», valorizzando che l'assenza dal domicilio obbligato si era protratta per un’ora e che nessuna giustificazione era stata fornita in merito; rilevato che – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice di appello non ha fondato il diniego della causa di non punibilità su un elemento integrante la condotta tipica del reato per cui è condanna, bensì dalla gravità della condotta (correttamente inferita dalla durata della trasgressione) e dall'intensità del dolo (dimostrata dall'assenza di qualsivoglia giustificazione); considerato che a non miglior sorte è destinato il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non avere svolto il doveroso vaglio in punto di esclusione dell'operatività della recidiva, poiché la Corte ha adeguatamente motivato sul punto, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell'illecito fosseeffettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale, ciò che si desume implicitamente dalle argomentazioni – immediatamente precedenti – in punto di esclusione della scriminante, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richieste uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803 - 01;

Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, DUse, Rv. 267130 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così