Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the petition personally without a defense lawyer. Although the appellant argued for personal representation rights, the court noted that the 2017 law amendment requires mandatory counsel for cassation appeals to ensure professional quality. Consequently, the court ruled that the lack of a lawyer rendered the appeal procedurally invalid and ordered the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 63, legge 103/2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The amendment to the Code of Criminal Procedure requiring mandatory defense counsel for cassation appeals renders personal appeals inadmissible, as the high qualification threshold for this stage justifies excluding unassisted personal representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cappello Salvatore nato a Catania il 08/05/1959 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 della Corte d'assise d'appello di Catania udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Salvatore Cappello ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale la Corte di assise di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa a l'estinzione della pena ai sensi dell'art.184 cod. pen.; ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato che, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è decis