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Ordinanza — n. 23694/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against rejection of sentence reduction due to minor crime circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request to reduce the sentence for robbery based on the minor nature of the crime, citing the victim being thrown from the car and sustaining injuries. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the statutory mitigation for minor crimes requires a holistic assessment where the act's severity outweighs the minor classification.

Regesto Legislator

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Art. 311 cod. pen.; The statutory mitigation for minor crimes requires a holistic evaluation of the offense, and the minor nature of the crime is not established when the act involves severe consequences or dangerous means that contradict the classification.

Parole chiave

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robbery sentence reduction minor crime mitigation holistic fact assessment inadmissible appeal Cassazione Roma procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 311 cod. pen.
Corte costituzionale n. 86 del 2024
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 628 cod. pen
86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod.
art. 311 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ricci Manolo nato a Roma il 29/01/1982 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Roma esaminati gli atti; udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Manolo Ricci ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena in executivis per il delitto di rapina per il quale è stato condannato all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso – con il quale si lamenta l'illogicità della motivazione posta dal Giudice dell'esecuzione a fondamento del rigetto – è interamente versato in fatto e, comunque, manifestamente infondato; considerato che, infatti, la Corte di appello ha posto a ragione del diniego la gravità della condotta, valorizzando la circostanza che la sottrazione della borsa è avvenuta scaraventando la vittima fuori dall'autovettura sulla quale viaggiava con l'imputato, tanto da cagionare alla donna lesioni, anch'esse oggetto di condanna; ritenuto che tale motivazione – con le quali il ricorrente omette di confrontarsi – si pone nell'alveo della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che «L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così