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Ordinanza — n. 23693/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to filing by an unauthorized defense lawyer not on the special bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23693/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense lawyer not registered on the special bar roll required for this court. The appellant argued for the right to personal representation, but the court relied on prior precedent establishing that requiring technical representation does not limit defense faculties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement for a special bar roll registration for appeals to the Court of Cassation is a valid legislative discretion that does not infringe upon the right to defense.

Parole chiave

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unauthorized defense lawyer special bar roll registration inadmissible appeal Court of Cassation criminal procedure law defense representation legal professional qualification difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mencaglia Alessio nato a Nettuno il 05/02/1978 avverso l'ordinanza del 12/12/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Bari udita la relazione del consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso presentato da Alessio Mencaglia avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bari di rigetto delle istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso,