Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23691/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed the petition personally without a defense lawyer, violating a mandatory requirement introduced by Law 103/2017. Although the appellant argued for personal representation rights, the Court relied on prior precedent establishing that the legislature's decision to require technical representation for cassation appeals is a valid exercise of legislative discretion. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 63, legge 103/2017; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: The requirement for mandatory defense counsel in cassation appeals renders personal filing inadmissible, as the legislature's choice to ensure qualified representation does not infringe upon the right to a fair trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
mandatory defense counsel cassation appeal procedure Law 103/2017 inadmissible appeal personal filing prohibition legislative discretion fine fund penalty oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
Considerato che Nicola Di Comite ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere il differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
art. 147 cod. pen
Considerato che Nicola Di Comite ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere il differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod.
art. 613 cod. proc. pen
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Comite Nicola nato a Taranto il 20/05/1963 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Nicola Di Comite ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo, con il quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa a ottenere il differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare; ritenuto che, a fronte d'impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», s'impone l'inammissibilità del ricorso; rilevato che, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è dec