Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to misinterpretation of new probation calculation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant incorrectly argued that the sentence for probation eligibility should be calculated net of potential future early release deductions. The court clarified that the residual sentence must be determined without accounting for these deductions, as they depend on future participation in rehabilitation programs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen.; The sentence to be considered for access to alternative measures must be calculated without deducting potential early release benefits, as such benefits are contingent upon future participation in educational programs and do not automatically reduce the threshold for eligibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Malara Paolo nato a Reggio Calabria il 22/12/1974 avverso l'ordinanza del 23/12/2024 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Paolo Manara ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta a ottenere il calcolo "virtuale" della liberazione anticipata; considerato che la novella legislativa di cui al d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 qui invocata, in vigore dal 5 luglio 2024, non trova immediata applicazione al caso che ci occupa, in virtù del principio secondo cui tempus regit actum; ritenuto che è comunque errata l'interpretazione data dal ricorrente all'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., di nuova introduzione, nel senso che la pena da considerare ai fini della concessione delle misure alternative andrebbe calcolata al netto delle detrazioni per la liberazione anticipata che il condannato potrebbe ottenere, nel corso della futura espiazione, in caso di partecipazione all'opera di rieducazione, sicché calcolandola liberazione anticipata potenzialmente concedibile, la pena espianda risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al limite per l'accesso al beneficio; considerato, infatti, che questa Corte ha già chiarito che non v'è alcun automatismo tra la doverosa indicazione, dopo l'entrata in vigore della novella, nell’ordine di esecuzione della pena residua "virtuale", ossia già comprensiva del beneficio della liberazione anticipata, e il computo di detto beneficio nella soglia di pena che consente l'accesso al beneficio stesso; ricordato che «In tema di sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive brevi, la pena espianda deve essere determinata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, pur se le stesse, ai sensi dell'art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen., devono essere indicate nell'ordine di esecuzione, trattandosi di beneficio che la magistratura di sorveglianza può riconoscere solo a seguito della effettiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 44020 del 07/11/2024, Ferrara, Rv. 287332;
Sez. 1, 23/01/2025, Belcastro, n.m.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.