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Ordinanza — n. 23626/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of concrete offensiveness in the criminal charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23626/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mugnano Ciro inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The lower court convicted the appellant for violating a parking access ban while engaging in unauthorized parking, yet acquitted him regarding the lack of proven payment for the facilitation service. The court determined the appeal was merely evaluative and inconsistent with the specific criminal facts where the concrete offensiveness of the offense was absent.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 2 del D.Lgs. 14/17; A criminal appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded because the conviction rests on the absence of concrete offensiveness when the alleged aggravating circumstance, such as unauthorized parking without proven payment, is contradicted by the acquittal on that specific element.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal concrete offensiveness unauthorized parking lack of payment proof inadmissible criminal appeal violazione del divieto di sosta infrazioni alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 2 del D.Lgs. 14/17
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGNANO CIRO nato a NAPOLI il 09/08/1967 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto in relazione ai fatti di cui al capo b), da Mugnano Ciro condannato in ordine al reato ex art. 10 comma 2 del Dlgs. 14/17 (capo b) e ss.mod., è manifestamente infondato. Si tratta di censura meramente valutativa e inoltre non in linea con la fattispecie incriminatrice che, come in sostanza ritenuto correttamente dalla Corte punisce ( in assenza di elementi che incidano sulla concreta offensività del reato) per non avere rispettato in una data area un divieto di accesso alla stessa, a fronte di una attività di parcheggiatore abusivo ancorchè non sicuramente a pagamento.

Circostanza quest'ultima per la quale è intervenuta assoluzione (stante la mancata certezza dell'ottenimento di compenso per la attività di agevolazione del parcheggio pure accertata e certamente constrastante con la ratio ispiratrice del divieto). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13