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Ordinanza — n. 23625/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to incomplete evidence allegation and lack of CE mark documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23625/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cai Jinxiang inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a distortion of evidence regarding the attempted sale of counterfeit glasses, but failed to provide the full text of the declarative act required to substantiate such a claim. Furthermore, the court noted the defendant's failure to submit documentation proving the regularity of the CE mark application, which is material to the charged offense. Consequently, the appeal was rejected because the procedural requirements for alleging evidence distortion were not met and the factual basis for the crime remained unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 56, 515 c.p.; The appeal alleging distortion of evidence is inadmissible without the full text of the declarative act, and the failure to submit documentation proving the regularity of the CE mark constitutes a significant omission regarding the constitution of the crime.

Parole chiave

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attempted sale counterfeit goods distortion of evidence allegation incomplete allegazione integrale CE mark regularity documentation Criminal appeal inadmissibility contraffazione di merci pratiche commerciali ingannevoli mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Art. 515 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011
Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAI JINXIANG nato il 14/04/1960 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Cal linxiang (cui è seguita memoria) condannato in ordine al reato ex art. 56 515 c.p. per il tentativo di vendita di occhiali privi del marchio CE, è manifestamente infondato. Innanzitutto il dedotto vizio di travisamento della prova è stato promosso in maniera inammissibile, in assenza della integrale allegazione dell'atto dichiarativo richiamato, di cui il ricorrente ha solo prodotto uno stralcio.

Si rammenta che il travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l'allegazione integrale dell'atto e non di un mero stralcio, (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S). Va/ aggiunto che in linea c-on richiamati indirizzi di legittimità la corte ha coerentemente evidenziato, in motivazione, anche la mancata consegna, particolarmente significativa ai fini della configurazione del reato contestato, da parte dell'imputato, della documentazione attestante la regolarità dell'apposizione del marchio CE. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il