Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific motivation and critical analysis of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the strict requirements for a petition of cassation. The appellant, Alessandro Broccoli, argued that the lower court's sentencing lacked specific motivation under Articles 132 and 133 of the Penal Code, but the court found the appeal merely recited jurisprudential maxims without critical engagement with the actual arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was totally devoid of specificity and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific motivation and critical analysis of the lower court's reasoning, consisting only of general jurisprudential maxims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROCCOLI ALESSANDRO nato il 06/04/1981 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Broccoli, che denuncia il vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità, in quanto si sviluppa unicamente mediante l'esposizioni di massime giurisprudenziali, senza alcun confrontD critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che hanno ribadito la congruità del trattamento punitivo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.