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Ordinanza — n. 23622/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing already reviewed arguments and attacking factual reconstructions outside the scope of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts. The appellant attacked factual reconstructions regarding the fraudulent marking of goods, which fell outside the permissible scope of appeal under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court upheld the conviction based on the absence of conformity declarations required for CE marking, ruling that such marking without documentation constitutes fraud in commerce.

Regesto Legislator

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Art. 515 c.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already reviewed by the lower courts or attacks factual reconstructions that do not fall within the scope of appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud in commerce CE marking conformity declaration scope of appeal factual reconstruction Cassazione ordinanza contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 515 cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
286746 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Reg. n. 765/2008/CE
art. 515 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
286746 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin
765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANG ZHIYING nato il 07/10/1986 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Zhiying Fang, che denuncia la violazione dell'art. 515 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ribadito l'impossibilità di pervenire a una sentenza per insussistenza del fatto - in luogo di quella, parimenti assolutoria, perché il fatto non costituisce reato pronunciata dal Tribunale - in considerazione del fatto che, come riferito dal finanziere Cappellini (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), in assenza delle dichiarazioni di conformità, che non furono rinvenute, l'apposizione del marchio CE sui beni, detenuti dall'imputato per la vendita, faceva apparire l'esistenza, su di essi, del marchio di sicurezza europeo, marchio che garantisce la conformità del prodotto alla normativa comunitaria in tema di standard minimi di qualità e di sicurezza, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui integra il delitto di frode in commercio l'apposizione del marchio "CE" su prodotti rispetto ai quali l'operatore economico, al momento della messa in vendita, sia privo di documentazione attestante la "dichiarazione di conformità" del produttore o del fabbricante, trattandosi di cose di qualità diversa da quella dichiarata, posto che tale dichiarazione costituisce, ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE, una precondizione necessaria per la marcatura (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, Lin, Rv. 286746 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2