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Ordinanza — n. 23621/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to incorrect characterization of administrative vs. criminal legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Alessandro Bologna's appeal inadmissible, ordering him to bear the procedural costs. The appellant incorrectly argued that a specific administrative provision was merely a special case of a prior criminal offense, ignoring the distinct legal requirements and regional regulations involved. The court rejected this reconstruction of the normative system, affirming the lower court's correct legal analysis and applying Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 6 del Dlgs. 193/2007; Art. 16 del Dlgs. n. 27/2021; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to correctly reconstruct the relationship between criminal and administrative legal provisions, thereby mischaracterizing the nature of the offense and the applicable regulatory framework.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility normative system reconstruction administrative vs criminal offense Article 616 Code of Criminal Procedure procedural costs order infrazione amministrativa altri reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del Dlgs. 193/2007
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Bologna Alessandro condannato in ordine al reato ex art. 6 del Dlgs.
Art. 16 del Dlgs. n. 27/2021
193/2007 è inammissibile contestandosi erroneamente la ricostruzione del sistema normativo articolato tra la fattispecie penale di cui al precedente articolo e quella di mera rilevanza amministrativa di cui all'art. 16 del DIgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNA ALESSANDRO nato a PALERMO il 02/01/1966 avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Bologna Alessandro condannato in ordine al reato ex art. 6 del Dlgs. 193/2007 è inammissibile contestandosi erroneamente la ricostruzione del sistema normativo articolato tra la fattispecie penale di cui al precedente articolo e quella di mera rilevanza amministrativa di cui all'art. 16 del DIgs. n. 27/2021, come elaborata dal giudice, secondo cui la seconda fattispecie è rinvenibile, in luogo della prima secondo un rapporto di specialità, solo in presenza di tutte le condizioni ivi previste non ultime le prescrizioni e gli adempimenti stabiliti dalla Regione in ragione dell'apposito rinvio nel predetto articolo alla disciplina regionale della pratica di macellazione per autoconsumo.

Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il