Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to address the statutory minimum and recidivism increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Boccadoro's appeal inadmissible because it failed to substantively challenge the application of the statutory minimum penalty and the recidivism increase. The appellant merely criticized the sentencing without providing the required motivation regarding the legal basis for the increase. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements to contest the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 7 DL 4/2019: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if it merely criticizes the application of the statutory minimum and aggravating factors without providing the specific motivation required by law to contest the legal basis of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCADORO FRANCESCO nato a PALERMO il 23/02/1990 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Boccadoro Francesco condannato in ordine al reato ex art. 7 del DL 4/2019, è inammissibile. Il motivo non si confronta laddove censura una pena applicata al di sopra del minimo edittale, con il contenuto di una motivazione, e relativo dispositivo, che indicano la intervenuta applicazione della pena base nel minimo, con aumento per la recidiva qualificata (non contestata) e la diminuzione di un terzo per il rito.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 13