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Ordinanza — n. 23617/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of documentary evidence and manifestly unfounded arguments regarding tax withholding violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23617/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tutunaru Eugen Nicolae inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to contest the tax violation notice and improperly excluded the leniency provision due to the amount involved. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the newness of the argument and the complete absence of required documentary evidence to support the verification requests.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when new arguments lack necessary documentary support and the exclusion of leniency is based on the gravity of the offense without a full examination of all relevant elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tax withholding violation particular triviality exclusion lack of documentary evidence manifestly unfounded arguments court costs and fine Cassa delle ammende contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Più che adeguata è la motivazione sulla esclusione dell'art. 131 bis c.p.
Art. 133 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
art. 131 bis c.p
Più che adeguata è la motivazione sulla esclusione dell'art. 131 bis c.p.
art. 131-bis cod. pen
Si rammenta in proposito che Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUTUNARU EUGEN NICOLAE nato il 27/03/1977 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Tutunaru Eugen Nicolae condannato in ordine al reato ex art. 2 I. 638/83, è inammissibile. Il primo motivo circa la mancata contestazione o notifica dell'accertamento della violazione per consentire il versamento delle ritenute è manifestamente infondato perché nuovo alla luce del riepilogo incontestato dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Peraltro è dedotto senza alcuna allegazione documentale pur necessaria per consentire le richieste verifiche alla luce dei principi giurisprudenziali pure richiamati. Più che adeguata è la motivazione sulla esclusione dell'art. 131 bis c.p. in ragione della .538( gravità del reato in ragione della entità dell'importo non versato doppio rispetto alla soglia di rilevanza penale del fatto. Si rammenta in proposito che Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso