Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23616/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to factual disputes and lack of logical motivation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23616/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged the lower court's factual findings regarding tax liability based on missing invoices, arguing they were illogical. The court rejected this, noting the lower court's evaluation was not manifestly illogical and that the burden of proof rested on the appellant, who failed to provide supporting evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals challenging factual determinations or logical reasoning in the assessment of taxable income are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined by the court of first instance without demonstrating a manifestly illogical evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual determination taxable income assessment burden of proof manifestly illogical evaluation procedural inadmissibility Cassazione ordinanza deduzione per autofinanziamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
in riferimento all'art. 192 cod.
Art. 616 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 192 cod. proc. pen
in riferimento all'art. 192 cod.
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACH ELIA nato a DOLO il 21/08/1992 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; • Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Elia Levach, che, con un unico composito motivo, denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), ed e), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito che alla determinazione dell'ammontare dell'imponibile, rilevante ai fini delle dichiarazioni fiscali - nella specie, del tutto omesse con riferimento alle annualità di imposta 2014, 2015 e 2016 - si pervenuti utilizzando le fatture di vendita emesse dai soggetti tedeschi a favore di Auto Elia e di Auto Daytona s.r.I., società dell'imputato aventi ad oggetto il commercio di autovetture, ipotizzando, in maniera del tutto logica, che le vetture fossero state vendute al prezzo di acquisto, sicché sarebbe stato onere dell'imputato dimostrare di avere sostenuto dei costi, prova che non è stata nemmeno allegata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.