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Ordinanza — n. 23614/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special Cassationist registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appointed defense attorney was not registered on the special register of Cassationists. Although the defense argued for the conversion of the appeal into a cassation petition, the court found no fault in this procedural error under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 10, D.Lgs. 155/2010: An appeal or cassation petition is inadmissible if the defense counsel lacks the mandatory special registration required for cassation proceedings, and the court may impose a fine for the resulting procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal special Cassationist register defense attorney registration procedural costs fine Article 616 criminal procedure indennità del difensore d'ufficio colpa del patrocinatore ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Filippo Tana del foro di Reggio Calabria, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
Filippo Tana del foro di Reggio Calabria, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICOSTA ANTONELLA nato a LOCRI il 13/06/1975 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di LOCRIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta dal Tribunale di Locri la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di Antonella Chiricosta per il ministero del difensore di fiducia, avv. Filippo Tana del foro di Reggio Calabria, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.