Italian court dismisses appeal against conditional suspension revocation due to non-illustrated grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Cosentino Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant unsuccessfully argued for the suspension's revocation based on the non-existence of the crime, which the court rejected as unsupported by the record. The decision relied on the principle that the appeal failed to properly illustrate its grounds, violating procedural requirements under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be properly illustrated with specific grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSENTINO GIUSEPPE nato a ROSSANO il 08/01/1953 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; t Il ricorso di Cosentino Giuseppe condannato in ordine al reato ex art. 44 comma 1 lett.
b) DPR 380/01, è inammissibile. Corretta è l'esclusione della maturazione della prescrizione in ragione della sospensione stabilita con la cd. Legge Orlando, tema, questo, con cui il ricorrente inammissibilmente non si confronta: «per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 sì applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall'i gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021» (Cass., Sez. un., ud. 12 dicembre 2024). Corretto è il rilievo sulla non genericità del capo di imputazione, che descrive perfettamente il reato poi ascritto in ordine ad una tettoia realizzata senza titolo di cui la contestazione evidenziava la carenza di autorizzazioni dei competenti uffici.
Corretto il rilievo della necessità del titolo abilitativo, a fronte di un'opera che altera l'assetto territoriale e per la quale nulla rileva, come noto, la eventuale facile amovibilità, ove non rientri in specifiche ipotesi normative neppure dedotte. Corretta l'esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. alla luce della consistenza delle opere, in presenza tra l'altro di una copertura di oltre 123 mq. Adeguato è il giudizio di inammissibilità della istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale siccome non illustrata, e che, ove la si volesse collegare, come sostenuto in ricorso, con la insussistenza del reato, questo suo preteso fondamento è smentito da quanto sopra finora riportato.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Cos