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Ordinanza — n. 23609/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merely re-evaluative of merits due to sufficient first-instance reasoning on material and moral contribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23609/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it constituted a mere re-evaluation of the merits rather than a legal challenge. The first-instance judgment adequately addressed the material and moral contribution of the defendant's actions and refuted the accused's excuses regarding the illicit acquisition of confidential information. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for the appeal to be based on legal grounds was not met, imposing costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c. 1 n. 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely re-evaluates the facts or merits of the case when the lower court's reasoning is sufficient and coherent.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere re-evaluation sufficient reasoning material contribution procedural costs sottrazione illecita di dati personali trasmissione ufficiale di dati accesso ai documenti ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
artt. 110 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGNONE MAURIZIO nato a PALERMO il 24/06/1962 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso, cui è seguita memoria, di Bignone Maurizio condannato in ordine ai reati ex artt. 110 c.p. 494 c.p. e 167 Dlgs. 196/2003, è inammissibile. Esso è meramente rivalutativo del merito, a fronte di una motivazione che dà conto del contributo materiale ( con consegna dei documenti delle parti civili agli autori della richiesta inoltrata alla Agenzia delle Entrate) ) e quindi anche morale, stante l'emersione conseguenziale di un incarico, illecito, diretto ad acquisire informazioni altrui e riservate.

Coerente è congrua appare anche la illustrazione del dolo dei reati in concorso, connotata anche della confutazione delle giustificazioni o scusanti, invero alquanto banali, prospettate dall'imputato stesso. L'inammissibilità preclude la considerazione del progressivo decorso della prescrizione. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il