Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to eccentricity and lack of relevance to the alleged negligent crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cancemi Agatella inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the application of Article 131 bis of the Penal Code were eccentric and irrelevant because they focused on a negligent conduct rather than the intentional elements required for the crime. Consequently, the appeal was rejected as it did not address the substantive legal issues properly, leading to the imposition of financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 DL 4/2019; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are eccentric to the main defect or if they concern a different legal theme, such as shifting from intentional to negligent conduct, thereby failing to substantively challenge the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCEMI AGATELLA nato a PATERNO' il 19/02/1989 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso di Cancemi Agatella in ordine al reato ex art. 7 DL 4 del 2019 è inammissibile. Il motivo proposto per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis c.p. è inammissibile innanzitutto perché in buona parte eccentrico rispetto al vizio sollevato, ove si osservi che si sostiene una mera condotta colposa della donna, per errore commesso da altri, che attiene come tale al diverso tema dell'elemento psicologico del reato e che, se sussistente, ne escluderebbe la configurabilità.
Rivalutativa è poi l'asserzione - anche essa incidente sul diverso tema della sussistenza o meno del reato - per cui la donna avrebbe comunque egualmente dovuto ottenere il reddito richiesto nonostante la falsa dichiarazione attribuitale. Inoltre, emerge una motivazione coerente che valorizza plurimi dati inerenti le modalità dell'azione anche susseguenti, ancorchè omissive, in linea con gli indirizzi di legittimità che delineano i confini dell'eventuale applicazione della fattispecie evocata. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così decis