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Ordinanza — n. 23607/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on false income claims as inadmissible mere complaint lacking merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23607/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints rather than demonstrating logical errors in the lower court's reasoning. The defendant argued that the first instance judge failed to recognize subjective elements regarding the lack of information from the CAF, but the court found this defense unsupported by evidence. Consequently, the court ruled that the defendant's choice of the abbreviated procedure precludes claims of excusable error, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.l. n. 4/2019; Art. 5 cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints regarding the evaluation of evidence are inadmissible in cassation proceedings, as the court of merit's assessment of facts is not subject to review unless manifestly illogical.

Parole chiave

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false declarations income support abbreviated procedure subjective element inadmissible appeal factual complaints dolo criminal false dichiarazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019
Art. 5 cod. pen.
Art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
etitt _ postoy)in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l.
Art. 616 cod. proc. pen.
23265 del 07/05/2024, cit., in motivazione); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 13 Cost.
art. 5 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
23265 del 07/05/2024, cit., in motivazione); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024
(Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRE' MASSIMILIANO nato a MONZA il 11/01/1970 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano Giuffrè, che denuncia la violazione dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e correlativo vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall'evidenziare profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove ed è riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che la prospettazione difensiva circa la mancata informazione da parte del CAF in ordine ai requisiti della domanda - in particolare, alla circostanza che il nipote si trovava in regime di arresti domiciliari - è del tutto sfornita di sostegno probatorio, avendo l'imputato optato per il rito abbreviato non condizionato, sicché non è dato ravvisare, nella specie, un errore scusabile ex art. 5 cod. pen. etitt _ postoy)in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El, Rv. 286413 - 01), e nemmeno ricorrendo un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, cit., in motivazione); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugn