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Ordinanza — n. 23604/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to untimely added grounds and manifestly unfounded prescription plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because three grounds were not properly devolved to the lower court, while a fourth ground regarding prescription was rejected as manifestly unfounded. The appellant argued for generic mitigating circumstances and conditional suspension, but the lower court correctly noted that unrecorded status alone does not justify penalty reduction under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the appeal failed to establish a valid relationship for review, leading to a ruling against the appellant and an order to pay fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals are inadmissible if grounds are not devolved to the court of first instance or are manifestly unfounded, such as claiming prescription after the judgment has become final.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded prescription after judgment devolved grounds conditional suspension penalty reduction court of first instance termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
art 62-bis cod. pen
è inammissibile, avendo la Corte di merito correttamente rilevato che l'unico elemento addotto dal ricorrente, ossia lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo non è sufficiente per giustificare una riduzione di pena ex art 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE CLAUDIO nato a ROMA il 25/05/1966 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo, il secondo e il quartc motivo dei ricorso proposto nell'interesse di Claudio D'Amore, che denunciano, rispettivamente, l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, nonché la violazione del principio di legalità, sono inammissibili perché non devoluti alla Corte di merito, la quale ha dichiarato i motivi aggiunti inammissibili sia perché tardivamente presentati, sia perché privi di correlazione con i motivi principali, aventi ad oggetto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale, e, al cospetto di tale motivazione, il ricorso è silente; rilevato che il terzo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all'art 62-bis cod. pen.

è inammissibile, avendo la Corte di merito correttamente rilevato che l'unico elemento addotto dal ricorrente, ossia lo stato di incensuratezza, per espresso dettato normativo non è sufficiente per giustificare una riduzione di pena ex art 62-bis cod. pen. letta la memoria del difensore, avv. Sergio Silvestri, che chiede la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, verificatasi il 22 aprile 2025, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giug