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Ordinanza — n. 23601/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals against conviction for building illegal structures, citing lack of merit and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Capitummino and Cecilia Lo Bono inadmissible. The appellants argued against the attribution of criminal liability for illegal construction, claiming the lower court improperly re-evaluated evidence and violated legal reasoning regarding the sealing of the site. The court rejected these arguments, affirming that the lower court's decision logically relied on the defendants' own admissions, the existence of the structure despite the seal, and continued payments, while dismissing procedural objections as illogical and unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the attribution of criminal liability for illegal construction are inadmissible if the lower court's reasoning is based on objective facts and the defendant's admissions, and if procedural objections lack logical foundation or fail to meet statutory requirements for judicial investigation.

Parole chiave

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illegal construction liability criminal appeal inadmissibility violation of law procedural violation re-evaluation of evidence sealing of property joint criminal responsibility altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 349 c.p.
Quanto al primo motivo, sulla insussistenza a carico della Lo Bono del reato ex art. 349 c.p.
Art. 507 cod. proc. pen.
Nonchè un incongruo richiamo all'art. 507 cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
artt. 110 c.p
art. 349 c.p
Quanto al primo motivo, sulla insussistenza a carico della Lo Bono del reato ex art. 349 c.p.
art. 507 cod. proc. pen
Nonchè un incongruo richiamo all'art. 507 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPITUMMINO SALVATORE nato a ISNELLO il 19/02/1933 LO BONO CECILIA nato a TRABIA il 27/05/1942 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi di Capitummino Salvatore e Lo Bono Ceclilia imputati ex artt. 110 c.p. e 349 c.p. sono inammissibili. Quanto al primo motivo, sulla insussistenza a carico della Lo Bono del reato ex art. 349 c.p. è assolutamente coerente e logico il ragionamento della Corte, per cui appurata per ammissione dello stesso marito, la comune decisione dei coimputati di realizzare i lavori abusivi, la considerazione dell'ulteriore dato della proprietà dell'area in capo alla donna e dei pagamenti familiari consistenti proseguiti anche dopo la apposizione dei sigilli, sono tutti dati che convergono con coerenza verso la intervenuta attribuzione del reato anche alla donna.

Rispetto a tale giudizio si oppone una mera rivalutazione del merito,. inammissibile in questa sede. Il secondo motivo è ispirato al vizio di violazione di legge e di motivazione. Quanto a tale ultimo profilo non è dato rinvenire alcuna illogicità in una motivazione attributiva di responsabilità, che valorizza da un lato, le stesse dichiarazioni dell'imputato, quanto alla sussistenza di una deliberata scelta di realizzare l'opera abusiva, che trova poi riscontro nella realtà di un'opera effettivamente costruita anche nonostante il sequestro, dall'altro prove documentali circa la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la apposizione del vincolo.

A ciò si oppone una critica innanzitutto illogica, che pretende di superare razionalmente dati obiettivi. Nonchè un incongruo richiamo all'art. 507 cod. proc. pen. quale fonte di un evocato dovere del giudice di indagare altre strade giustificative della violazione dei sigilli (laddove la norma fa riferimento a situazione di "assoluta necessità" di acquisizione della prova, qui del tutto assenti) , sia perché fondato sulla illogicità della premessa, quale la ricostruzione dei fatti in opposizione al dato obiettivo, sia perché non impositivo di obblighi officiosi tanto più in assenza della allegazione di una conforme richiesta da parte della difesa, sia perché funzionale a mera ipotesi esplorative che nulla hanno a che vedere con i vizi qui deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. .

Pertanto, la Corte ritiene che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 L

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende