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Ordinanza — n. 23600/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding omitted fine specification in sentence due to clear motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant's request to specify the fine type was rejected. Although the appellant argued the sentence lacked specific fine details, the court found the fine amount clearly identifiable within the appellate judgment's reasoning. Consequently, the decision was upheld as not defective, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The omission of the fine type in the operative part of a sentence does not constitute a defect when the fine amount is clearly identifiable from the reasoning.

Parole chiave

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omitted fine specification appellate sentence defect procedural inadmissibility penal code article 599-bis clearly identifiable amount modalità di calcolo dell'ammenda commutazione della pena pecuniaria pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO ANGELO nato a BARI il 23/09/1965 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso di Fortunato Angelo si contesta l'omessa specificazione del tipo di pena pecuniaria applicato. La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale nel senso, come si legge in motivazione, di una riduzione della precedente pena di anni due di reclusione ed euro 2186,667,00 di multa in favore di anni 1 mesi otto di reclusione ed euro 218E067,00.

E' chiaro il riferimento ad una riduzione della precedente pena già articolata in reclusione e multa, per cui la lamentata mancata indicazione, in dispositivo, della multa rispetto alla somma riaffermata in appello non integra alcun vizio decisionale, laddove il tipo di pena pecuniaria è ben individuabile alla luce della sopra citata motivazione. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali senza che sussistano ipotesi di colpa nella proposizione del ricorso medesimo, giustificative anche della ammenda a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13