Cassation court dismisses appeal for throwing an object at a bus, citing prior penalties and public danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for throwing an object at a bus, but the lower court had already rejected these defenses based on the physical damage and public danger involved. The court found the appeal merely repetitive of arguments already dismissed and the second ground of appeal generic and unfounded due to the appellant's prior criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, or if the grounds are generic and manifestly unfounded in light of established facts and prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORGIA COSTANTINO nato a CERIGNOLA il 19/10/1973 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Costantino Laforgia, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione degli effetti del lancio di un oggetto contundente contro il pullman dei tifosi della Turris, che provocò la rottura del vetro, con conseguente pericolo per l'incolumità fisica delle persone presenti per strada; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, i precedenti penali di cui è gravato l'imputato, e stante l'assenza di elementi apprezzabili a tale scopo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.