Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and lack of critical comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a total lack of specificity and failure to provide a critical comparison with the lower court's reasoning. The appellant, Ciro Esposito, argued violations of procedural articles regarding the justification of the appeal, but the court found the arguments insufficient to challenge the affirmed criminal responsibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it is totally devoid of specificity and lacks a critical comparison with the reasoning of the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 05/05/1959 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; ‘-t Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Ciro Esposito - che, deduce la violazione dell'art. 606, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché totalmente privo di specificità, non essendo esplicitate le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso, e difettando, quindi, il confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che hanno ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e il relativo trattamento punitivo (cfr. p. 3 e 4 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.