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Ordinanza — n. 23593/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to factual attacks and lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Attilio Caratelli inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Caratelli argued that the lower court erred in applying criminal law regarding his responsibility as a de facto administrator of a company, but the court found his complaints merely reproduced issues already resolved by the trial judges. The court ruled that attacking factual reconstructions without demonstrating illogicality violates procedural limits, as the lower court's assessment was not manifestly unreasonable.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals limited to legal errors and motivation defects are inadmissible when they merely reiterate facts or criticize conclusions without proving illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility de facto administrator liability factual attack procedural limits lack of novelty defense Cassazione ordinanza responsabilità dell'amministratore direttore di impresa responsabilità dell'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Fabrizio Zarone, che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, insiste per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
2, essendo egli sempre presente nel momento di prendere decisioni sulla organizzazione e sulle strategie dell'impresa, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 606 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Fabrizio Zarone, che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, insiste per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Longoni
74, è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Longoni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARATELLI ATTILIO nato a ROMA il 04/12/1959 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Attilio Caratelli, che denuncia il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito che il Caratelli, nella veste di commercialista, era l'effettivo amministratore della società, come emerso dalle acquisizione probatorie puntualmente elencate a p. 2, essendo egli sempre presente nel momento di prendere decisioni sulla organizzazione e sulle strategie dell'impresa, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui il reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile anche nei confronti dell'amministratore di fatto, in quanto egli va equiparato a quello di diritto (Sez. 4, n. 24650 del 16/04/2015, Longoni, Rv. 263728 - 01); letta la memoria del difensore, avv.

Fabrizio Zarone, che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, insiste per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.