Criminal appeal dismissed because defense lawyer lacks special Cassationist bar registration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the criminal appeal inadmissible because the appointed defense lawyer was not registered on the special bar for Cassationists. Although the lawyer argued for the appeal's validity, the court found the lack of registration a fatal procedural defect. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 10 D.Lgs. 155/2010: A criminal appeal is inadmissible if the defense lawyer is not enrolled on the special bar for Cassationists, as this requirement is mandatory for the exercise of the right to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIFUNI CARMINE nato a SANT'ANASTASIA il 30/10/1961 avverso la sentenza del 28/05/2019 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che l'impugnazione - qualificata come "atto di appello" e poi convertita in ricorso per cassazione essendo stata inflitta, dal Tribunale di Noia, la sola pena pecuniaria - proposta nell'interesse di Carmine Gifuni per il ministero del difensore di fiducia, avv. Mario Cusano del foro di Noia, è inammissibile perché l'indicato difensore non è iscritto all'albo speciale dei Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.