Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new late arguments regarding subjective elements and lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new arguments regarding subjective elements and lack of motivation that were not contested in the lower court. The appellant failed to specifically challenge the summary of the appeal reasons included in the appellate judgment, rendering these new grounds tardy under procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis, c.p.p.; Art. 367, c.p.p.: Arguments not specifically contested in the appellate judgment regarding the summary of appeal reasons are considered new and tardy when raised in cassation, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATORE GIUSEPPE nato a SIDERNO il 27/04/1968 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Salvatore Giuseppe, con cui si richiamano vizi di motivazione e di violazione di legge, è manifestamente infondato, prospettandosi censure in punto di elemento soggettivo e di carenza di motivazione in punto di responsabilità che appaiono nuove, atteso che in sentenza si riporta un riepilogo dell'appello, rimasto incontestato, che fa riferimento solo alla richiesta di riconoscere che il fatto non costituisce più reato e che la norma sanzionatrice sarebbe costituzionalmente illegittima, e a quella , proposta in via subordinata, volta a censurare il trattamento sanzionatorio.
Si ribadisce al riguardo che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso