Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking factual reconstructions rather than logical flaws in tax evasion case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanbattista Belardinelli inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for logical flaws in the lower court's reasoning regarding tax evasion, but the court found the arguments merely reproducible of previously rejected points. The decision emphasized that the appellant's claims focused on factual reconstructions rather than demonstrating illogical motivation, leading to a dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely attacks factual reconstructions without demonstrating logical flaws in the motivation, especially when the lower court has already adequately addressed similar arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDINELLI GIOVANBATTISTA nato a BRESCIA il 09/04/1947 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Giovanbattista Belardinelli, che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen. e perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'entità dell'ammontare dell'imposta evasa, pari a oltre 288 mila euro, essendo sfornita di prova la circostanza che la somma di 402.614,87 euro provenisse d&finanziamento soci; rilevato che il secondo motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, individuato, quale elemento ostativo, non solo i precedenti penali di cui è gravato l'imputato, ma anche la circostanza che l'imputato medesimo non ha mai provveduto al versamento del dovuto all'erario; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.