Cassation court dismisses appeal for tax evasion as repetitive and factually unsupported regarding liquidity claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible as it merely repeated arguments already rejected by lower courts with sound legal reasoning. The appellant argued that paying part of the tax debt and citing industry-wide liquidity crises should mitigate the subjective element of the offense, but the court found these points generic and unrelated to the specific, immediate nature of the omission. Consequently, the court upheld the conviction, ruling that the appellant failed to demonstrate a genuine, excusable inability to pay rather than a general sectoral crisis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible, and the appellant must bear the costs and a fine if no lack of fault is found in the rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANNI ANTONELLO nato a CARBONIA il 04/10/1982 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Il Rilevato che il ricorso proposto neLinteresse di Antonello Fanní, che denuncia il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale cori riferimento al superamento della soglia della punibilità per avere l'imputato pagato una parte del debito tributario, e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, stante la situazione di crisi di liquidità dell'impresa, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen.
Invero, la Corte di merito, per un verso, ha correttamente respinto la tesi, qui nuovamente riproposta, secondo cui il successivo pagamento del debito tributario rileverebbe per la determinazione della soglia di punibilità, in quanto in palese contrasto con la struttura dell'illecito, delineato come reato omissivo proprio di carattere istantaneo, che, quindi, si consuma con la scadenza per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, sicché ogni pagamento successivo, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste (cfr. artt. 13, 13-bis d.lgs. n. 74 de 2000), non assume alcuna rilevanza, tantomeno con riferimento alla soglia di punibilità, il cui superamento va considerato al momento della scadenza dell'obbligo; per altro verso, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito, in uno con le conclusioni assunte dal Tribunale - che la tesi dell'asserita mancanza liquidità - la quale è ora disciplinata dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, come aggiunto dal d.lgs. n. 87 del 2024, norma che sostanzialmente recepisce gli approdi giurisprudenziali elaborati sul punto - è stata prospettata in termini del tutto generici, senza indicazioni specifiche e concrete, atte a ravvisare una reale impossibilità incolpevole all'adempimento, ma unicamente facendo riferimento alla crisi del settore, la quale, peraltro, si manifestò nel 2019, e quindi prima del noto evento pandennico, sicché, anche in relazione all'ammontare del debito tributario, pari a oltre 300 milioni di euro, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che l'imputato ha omesso di accantonare le ritenute operate, come era suo dovere (cfr.
Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255758 - 01, in motivazione, par. 6), destinandole ad altri scopi; stante l'inammissibi:ità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende fr\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13