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Ordinanza — n. 23581/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sports penalty for minor football breach as merely re-evaluative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23581/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Davide Zizzo inadmissible, ruling it was a mere re-evaluation of the sanction rather than a valid challenge. The court found no contradiction between the defendant's late arrival at the second half and the imposed eight-month prison term plus fine, noting the penalty matched the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging a sports sanction is inadmissible if it constitutes only a re-evaluation of the penalty without demonstrating a manifest contradiction in the court's reasoning or addressing new grounds not raised in the original proceedings.

Parole chiave

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sports penalty appeal inadmissible appeal re-evaluation of sanction football breach Corte di Cassazione mancanza di disciplina contravvenzioni multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZO DAVIDE nato a MARSALA il 06/11/1995 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Zizzo Davide, con cui si richiamano vizi di motivazione. è manifestamente infondato, trattandosi di censura meramente rivalutativa del trattamento sanzionatorio non emergendo alcun contraddizione - che peraltro dovrebbe essere manifesta e non lo è - tra la valorizzazione della presentazione dell'imputato in prossimità del secondo orario a lui imposto in occasione di incontri di calcio, quale dato ritenuto sintomatico di una offesa di minore entità, e la ritenuta congruità della pena di mesi 8 ed euro 7000 di multa„ posto che la motivazione sul punto valorizza non solo le modalità del fatto, per cui l'imputato non si presentava 15 minuti prima dell'inizio della partita ma solo in prossimità dei pure prescritti 15 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, e dunque dopo un lasso di tempo dal primo inadempimento certamente non ridotto, ma valorizza altresì anche la personalità negativa del ricorrente, quale profilo non affrontato in ricorso.

Peraltro trattasi di pena corrispondente al minimo edittale, pari ad un anno e ridotta per le attenuanti generiche, laddove la multa minima di euro 10.000 pure risulta ridotta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i