Cassation court dismisses appeal for breach of seal violation due to lack of full reasoning comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Colonna Giuseppina inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to fully compare its reasoning with the original judgment regarding her status as a judicial custodian and her residence at the scene. The court rejected this claim, noting that the lower court properly considered her custodial role, her presence during the seal breach, and her prior warning to cease work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently addresses the appellant's arguments regarding their specific role and circumstances without requiring an exhaustive textual comparison.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLONNA GIUSEPPINA nato a CASTELVETRANO il 19/03/1978 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Colonna Giuseppina, con cui si richiamano vizi di motivazione e di violazione di legge di cui all'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. è manifestamente infondato in ragione del mancato integrale confronto con la motivazione di cui alla sentenza, atteso che i giudici non valorizzano solo la qualità di custode giudiziario della ricorrente ma anche la circostanza per cui, come risulta dal verbale di sequestro/la stessa era residente nell'immobile in questione e ove si realizzarono le ulteriori opere integranti la violazione di sigilli, ed era stata altresì espressamente diffidata dal proseguire le opere. Si tratta dunque di un quadro probatorio che fondatamente supporta la individuazione dell'imputata quale consapevole autrice della violazione di sigilli accertata. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/0