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Ordinanza — n. 23578/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hassan Smaihry inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the arguments presented were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than valid legal challenges. Furthermore, these complaints were already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning concerning the specific circumstances of the crime and the lack of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints interest of law non-punishment cause mitigating circumstances evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAIHRY HASSAN nato il 10/04/1979 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; t .4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di H. Smaihry; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l'imputato, trovato in strada, tentava anche di sottrarsi al controllo di polizia) e della carenza di elementi idonei in positivo a fondare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che la difesa, anche con l'odierno ricorso, giustifica apoditticamente richiamando la volontà dell'imputato di far ritorno nell'abitazione anche quale elemento incidente sul dolo che non era stato contestato in appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglied rel rice Il 4s de